L’agevolazione è riservata alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nel periodo compreso tra il 1° gen- naio e il 31 dicembre 2020 ovvero fino al 30 giugno 2021 a condizione che, entro il 31 dicembre 2020, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione.
Tre sono gli argomenti “di tendenza” in questi giorni: il cashback, la lotteria degli scontrini e i nuovi limiti per essere considerati "cattivi pagatori" dal 1° gennaio 2021. Esaminiamoli brevemente.
Il c.d. Decreto “Ristori-quater” (D.L. 30 novembre 2020, n. 157), pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale e già in vigore, contiene alcune importanti norme fiscali che intervengono, in primo luogo, sulle scadenze di fine anno, spostandole in avanti se non ai primi mesi del 2021. Infatti, oltre ad un generalizzato slittamento del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi e IRAP al 10 dicembre e, sempre alla stessa data, del termine per versare il secondo o uni- co acconto delle imposte sui redditi e IRAP per le imprese e i professionisti, si registrano slittamenti al 30 aprile 2021 del predetto termine di versamento per alcuni contribuenti maggiormente colpiti dalla crisi da Covid-19. Oltre a ciò, sono sospesi anche i versamenti di ritenute, addizionali e IVA di dicembre che, per coloro che hanno subito perdite a novembre 2020 su novembre 2019, vengono fissati al 16 marzo 2021.
Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi a sostegno dell’attività sportiva di base, il Di- partimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri metterà a disposizione delle Associazioni e delle Società Sportive Dilettantistiche dei contributi a fondo perduto da attribuire secondo i criteri e le modalità indicati nel presente avviso. La presentazione delle istanze avverrà esclusivamente attraverso l’utilizzo della piattaforma web realizzata dal Dipartimento per lo Sport e raggiungibile al sito www.sport.governo.it. Inoltre, anche tutti i successivi aggiornamenti relativi alle fasi di valutazione e assegnazione dei contributi e le ulteriori informazioni, saranno pubblicate esclusivamente sul sito www.sport.governo.it.
Nell’ambito delle agevolazioni per fronteggiare l’emergenza COVID-19 introdotte dal c.d. “Decreto Agosto”, il Legislatore ha previsto l’istituzione di uno specifico Fondo finalizzato all’erogazione di un contributo a fondo perduto a favore delle imprese esercenti attività di ristorazione che:
Il c.d. Decreto “Ristori-bis” (D.L. 9 novembre 2020, n. 149), pubblicato il 9.11.20 in Gazzetta Ufficiale, interviene nuovamente sui versamenti di novembre e dicembre, per agevolare i contribuenti mag- giormente colpiti dalla crisi scaturita a seguito del diffondersi dell’epidemia da Coronavirus. I versamenti sospesi infatti, come indicato al terzo comma del decreto, potranno essere effettuati senza l'applicazione di sanzioni od interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo (la prima sempre con scaden- za 16/3). In realtà non si tratta di un rinvio generalizzato per tutti i contribuenti, ma solo per alcune categorie economiche con determinati requisiti e situate in alcune Regioni d’Italia. Inoltre, non manca l’ulteriore intervento sul versamento della seconda rata IMU che, per alcune ti- pologie di soggetti che risiedono nelle Regioni ad alto rischio epidemiologico, viene eliminato. Infine, si rinviano al 16 marzo 2021 i versamenti di novembre di ritenute, addizionali e IVA per i sog- getti la cui attività è stata sospesa o per particolari categorie economiche che risiedono nelle c.d. “zone rosse e arancioni”.
Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi a sostegno all’attività sportiva di base, il Di- partimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri mette a disposizione delle As- sociazioni e delle Società Sportive Dilettantistiche dei contributi a fondo perduto per i canoni di locazione del mese di Novembre 2020. La presentazione delle istanze avverrà esclusivamente attraverso l’utilizzo della piattaforma web realizzata dal Dipartimento per lo sport e raggiungibile al sito www.sport.governo.it.
er effetto dell'art. 1 co. 679 della L.27.12.2019 n. 160 (legge di bilancio 2020), dall'1.1.2020, la detra-zione IRPEF del 19% degli oneri indicati nell'art. 15 del TUIR e in altre disposizioni normative spetta sol- tanto se il pagamento è avvenuto con:
Sono in vigore dal 6 novembre e fino al 3 dicembre 2020 le nuove restrizioni imposte dal D.P.C.M. 3 novembre 2020. Come ormai noto, le disposizioni variano a seconda dell’area geografica. Sono previste tre distinte zone - definite convenzionalmente “gialla”, “arancione” e “rossa” - identificate in base allo stato del contagio ed alla prevista tenuta del sistema sanitario. L’assegnazione di una Regione ad una determinata area produrrà effetti per un minimo di 15 giorni. La situazione epidemiologica sarà costantemente monitorata, e nel caso in cui una Regione mantenga valori pari a quelli riferibili ad un’area diversa per almeno 14 giorni, si procederà con la riclassificazione della Regione stessa.
ll “Decreto Ristori” ha previsto anche per le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e le Società Sportive Dilettantistiche (SSD) un contributo a fondo perduto.
È istituito presso il MEF il “Fondo per il sostegno delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e delle Società Sportive Dilettantistiche” destinato all’adozione di misure di sostegno e ripresa delle ASD e SSD, che hanno cessato o ridotto la propria attività istituzionale a seguito dei provvedimenti statali di sospensione delle attività sportive. Viene, inoltre, erogata un’indennità ai lavoratori sportivi, da richiedere entro il 30 novembre 2020. Per il mese di novembre 2020, viene, infatti, erogata dalla società Sport e Salute S.p.A., un’indennità pari a 800 euro, in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il CONI, CIP, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli EPS riconosciuti, le ASD ed SSD, di cui all’art. 67, comma 1, lett. m), del TUIR, i quali, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.
È stato approvato ieri dal Consiglio dei Ministri il cosiddetto decreto-legge “Ristori”, che introduce una serie di misure urgenti e di aiuti a beneficio delle categorie, degli operatori economici e dei lavoratori interessati, direttamente o indirettamente, dalle restrizioni disposte a tutela della salute dai D.P.C.M di ottobre. Le imprese dei settori oggetto delle nuove restrizioni, comprese quelle con fatturato maggiore di 5 milioni di euro, riceveranno contributi a fondo perduto con la stessa procedura già utilizzata dall’Agenzia delle Entrate con riferimento ai contributi previsti dal decreto “Rilancio”. Prevista anche l’estensione del credito d’imposta sugli affitti commerciali e la cancellazione della seconda rata Imu relativa agli immobili e alle pertinenze in cui si svolgono le attività interessate dalle restrizioni.
Come previsto è arrivata la firma, in data 24 ottobre, del nuovo DPCM del presidente Conte, rivolto a combattere la preoccupante impennata dei contagi da coronavirus avvenuta in questi giorni. Dal nuovo decreto arriva la conferma di alcune misure già anticipate nelle scorse ore con la bozza in circolazione
L'art. 98-bis del DL 104/2020, inserito in sede di conversione in legge, prevede la possibilità per i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi fino a 5.164.569,00 euro, nonché per i contribuenti "minimi" o forfetari o che presentano altre cause di esclusione o inapplicabilità degli ISA, di regolarizzare gli omessi o insufficienti versamenti dei saldi e degli acconti, scaduti il 20.8.2020:
Con provvedimento Agenzia delle Entrate 1.7.2020 n. 250739, sono state definite le modalità attuative della cessione dei crediti d'imposta per la locazione di botteghe e negozi (art. 65 del DL 18/2020 convertito) e per la locazione degli immobili a uso non abitativo (art. 28 del DL 34/2020), come previsto dall'art. 122 del DL 34/2020. La comunicazione dell'avvenuta cessione dei crediti d'imposta è effettuata: 1) dal 13.7.2020 al 31.12.2021; 2) direttamente dai soggetti cedenti che hanno maturato i crediti stessi; 3) utilizzando esclusivamente le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate. Dal giorno lavorativo successivo alla comunicazione della cessione, previa accettazione comunicata dallo stesso cessionario attraverso la suddetta funzionalità dell'Agenzia, i cessionari possono quindi utilizzare il credito in compensazione tramite F24.
Con il recente provv. 30.6.2020 n.248558, l'Agenzia delle Entrate ha posticipato: - dall'1.7.2020 all'1.1.2021 il termine a partire dal quale diverrà obbligatorio l'utilizzo del nuovo tracciato per l'invio telematico dei corrispettivi; - dal 30.6.2020 al 31.12.2020 il termine entro il quale i registratori telematici dovranno essere adeguati ai fini dell'attuazione della lotteria degli scontrini. Il rinvio tiene conto delle novità introdotte dagli artt. 140 e 141 del DL 34/2020 (DL "Rilancio"), che ha differito al 2021 sia l'obbligo di adozione dei registratori telematici per gli esercenti "minori", sia l'avvio della speciale lotteria.
Uno degli interventi di maggior rilievo del “Decreto Rilancio” (D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, in corso di conversione in legge) riguarda l’introduzione di una detrazione del 110% per interventi di efficienza energetica e antisismici, disciplinato dall’art. 119.
I Decreti Cura Italia e Rilancio (D.L. 18 e 34/2020) hanno previsto un in- sieme molto variegato e ormai stratificato di agevolazioni, bonus e contributi a favore sia degli enti sportivi dilettantistici che delle asso- ciazioni coinvolte nella Riforma del Terzo Settore.
Con il Bando allegato alla DGR n. 783 del 16 giugno 2020 la Regione intende sostenere le micro e piccole imprese dei settori commercio al dettaglio, somministrazione e servizi alla persona, la cui attività sia stata sospesa per effetto del DPCM 11 marzo 2020 e che debbano far fronte alla realizzazione di interventi volti alla ripresa dell’attività aziendale in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
L’articolo 124 del D.L. 34/2020 ha previsto un particolare trattamento Iva applicabile alle cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 ancora in corso. In particolare, è stato disposto un regime di esenzione Iva, con riconoscimento del diritto alla detrazione “a monte”, per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 effettuate entro il 31 dicembre 2020: a decorrere dall’1 gennaio 2021 si applicherà, invece, l’aliquota Iva nella misura del 5% prescritta nel nuovo n. 1-ter.1 della Tabella A, Parte II-bis, allegata al DPR 633/72. Con la circolare n. 12/D/2020, l’Agenzia delle Dogane ha chiarito che il regime di esenzione Iva, fermo il diritto alla detrazione dell’imposta “a monte”, si applica dal 19 maggio 2020 (data di pubblicazione del DL 34/2020 in Gazzetta Ufficiale) e sino al prossimo 31 dicembre 2020. È stato altresì chiarito che l’esenzione in parola può essere riconosciuta “esclusivamente ai beni espressamente nominati” nell’elenco contenuta nell’art. 124 del DL 34/2020. Conseguentemente, avuto riguardo alle mascherine, l’esenzione Iva trova applicazione con riferimento alle cessioni di mascherine chirurgiche e mascherine FFp2/FFp3, mentre le mascherine destinate all’uso della collettività prive della marcatura CE (c.d. anche mascherine generiche) dovrebbero rimanere soggette all’aliquota Iva ordinaria del 22%.
All’art. 28 del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34) è disciplinato il credito d’imposta per le locazioni ad uso non abitativo. La norma dispone, in particolare, che alle imprese e professionisti con ricavi inferiori ai 5 milioni di euro spetta un credito d’imposta pari al 60% dell’ammontare del canone di locazione, leasing o concessione di immobili non abitativi destinati all’attività, relativamente alla parte commisurata ai mesi di marzo, aprile e maggio effettivamente pagata nel corso dell’anno 2020. La fruizione del credito spetta ai soggetti che hanno subito, mese per mese, una diminuzione del fatturato di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.
ACCESSO AI FINANZIAMENTI A FONDO PERDUTO PER ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE E SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE
Ecobonus 110% anche per la seconda casa e per gli alberghi e proroga fino al 2022 del bonus 110% nel decreto rilancio. Sono le ultime notizie sulla detrazione fiscale per l'ecobonus contenute in un emendamento della maggioranza all'ex decreto di maggio. È molto probabile che, in fase di conversione, vengano disposte rettifiche o modifiche anche all'articolo sul Bonus 110% per cui il consiglio è quello di attendere la definitiva conversione in legge prima di operare (per maggiori dettagli si veda ns. circolare n. 41 del 27.05.20). DI seguito un riepilogo dei bonus per gli anni 2020 e 2021 differenziato a seconda del beneficiario
Per favorire l’attuazione delle disposizioni di cui al Protocollo di regolamentazione delle misure per il contenimento e il contrasto della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14.3.2020, come integrato il 24.4.2020, l’art. 95 del DL 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) promuove l’erogazione, da parte dell’INAIL, di interventi straordinari destinati alle imprese che, successivamente alla data di entrata in vigore del DL 18/2020 (conv. L. 27/2020), abbiano adottato misure per la riduzione del rischio di contagio
Con il DL n. 34 del 19.05.2020 il legislatore ha introdotto numerose disposizioni in materia di lavoro e sostegno al reddito, da una parte estendendo i benefici precedentemente previsti dal DL “Cura Italia” n. 18/2020 (indennità, congedi, permessi, ecc), dall’altra introducendo nuove disposizioni. Di seguito vediamo le principali novità introdotte in materia lavoro e sostegno dell’occupazione.
Con la circolare n. 1/DF del 18.3.2020 il Ministero dell’Economia e Finanze ha fornito precisazioni sull'IMU in vigore dall'1.1.2020. Tra le altre cose, è stato chiarito che: - la prima rata dell'IMU per l'anno 2020 è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Se l'immobile è stato acquistato nel corso dell'anno 2020, il contribuente può, in alternativa, non versare nulla oppure versare l'acconto sulla base dei mesi di possesso nel primo semestre tenendo conto dell'aliquota IMU per l'anno 2019; - per i fabbricati strumentali, nel 2019 esenti da IMU ma assoggettati a TASI, per il versamento della prima rata 2020 si deve applicare l'aliquota base dello 0,1%; È bene precisare che il D.L. 34/2020 (c.d. Decreto rilancio) non ha previsto alcun differimento del termine per il versamento dell’IMU. Conseguentemente, rimane confermata al 16 giugno 2020 la data entro cui deve essere versata la prima rata dell'IMU per l'anno 2020.
NO VERSAMENTI IRAP A SALDO 2019 E 1° ACCONTO 2020
ECOBONUS e SISMA BONUS NOVITÀ DEL D.L. RILANCIO
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del cd. decreto "Rilancio" (D.L. n. 34 del 19 maggio 2020), dopo le innumerevoli anticipazioni vengono finalmente chiariti i contorni delle disposizioni entrate in vigore, salvo ulteriori modifiche che dovessero intervenire in sede di conversione in legge. Tra le misure maggiormente attese, i contributi a fondo perduto riconosciuti con la finalità di sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza coronavirus, dai quali tuttavia sono stati esclusi, proprio in dirittura d’arrivo, i professionisti iscritti a casse di previdenza. Di seguito alcune valutazioni sugli aspetti principali
CREDITO SPORTIVO FINANZIAMENTI DA 3.000 A 25.000 EURO IN FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE E SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE
Linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative
Nella serata di ieri, 13 maggio, il governo ha approvato il testo definitivo del cd. “Decreto Rilancio”. In attesa della pubblicazione del testo definitivo (che non dovrebbe discostarsi in modo significativo rispetto alle bozze rese disponibili nella giornata di ieri) si indicano nel seguito le principali misure di natura fiscale, come contenute nel comunicato stampa diffuso dal governo.
Chiarimenti sui quesiti più frequenti relativi alle ordinanze regionali
SERBATOI CARBURANTI AD USO PRIVATO obbligo di denuncia di esercizio prorogato al 30 giugno 2020
Modalità per richiedere finanziamento (Decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23
“DECRETO LIQUIDITÀ” Modulo per la richiesta di garanzia su finanziamenti di importo fino a 25.000 euro ai sensi della lettera m), comma 1 dell’art. 13 del D.L. Liquidità
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. 8 aprile 2020, n. 2,3 sono entrate il vigore il 9 aprile alcune disposizioni finalizzate a favorire l’accesso al credito, ad assicurare la continuità delle imprese nella fase emergenziale e a sostenere la liquidità delle imprese, di grande e minore dimensione, con prestiti garantiti dallo Stato e il rafforzamento del Fondo di garanzia per le Pmi.
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. 8 aprile 2020, n. 2,3 sono entrate il vigore il 9 aprile alcune disposizioni finalizzate a favorire l’accesso al credito, ad assicurare la continuità delle imprese nella fase emergenziale e a sostenere la liquidità delle imprese, di grande e minore dimensione, con prestiti garantiti dallo Stato e il rafforzamento del Fondo di garanzia per le Pmi.
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. 8 aprile 2020, n. 2,3 sono entrate il vigore il 9 aprile alcune disposizioni finalizzate a favorire l’accesso al credito, ad assicurare la continuità delle imprese nella fase emergenziale e a sostenere la liquidità delle imprese, di grande e minore dimensione, con prestiti garantiti dallo Stato e il rafforzamento del Fondo di garanzia per le Pmi.
Il D.L. 8 aprile 2020, n. 23 ("Decreto liquidità"), pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed in vigore dal 9 aprile, ha esteso la sospensione dei termini di versamento dell’IVA, delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e dei contributi previdenziali, in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020. La sospensione però non è generalizzata, ma subordinata ad una comprovata riduzione dei ricavi e dei compensi nei mesi di marzo e aprile 2020, rispetto ai corrispondenti periodi del precedente periodo di imposta.
Predisporre ed inviare la domanda per ricevere l’indennità di 600 euro come collaboratore sportivo è facilissimo!!!
È stato approvato il 6 aprile il “Decreto liquidità” che ha esteso la sospensione dei termini di versamento dell’IVA, delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dei contributi, in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020. La sospensione non è generalizzata, ma è subordinata alla possibilità di dimostrare la riduzione dei ricavi e dei compensi nei mesi di marzo e aprile 2020, rispetto ai corrispondenti periodi del precedente periodo di imposta. Ne consegue un quadro normativo di riferimento ancor più complicato in grado di determinare numerosi errori e contestazioni.
Dalle banche, prestiti automatici fino a 25mila euro alle piccole imprese, ai profes- sionisti e agli esercenti, senza dover più attendere la valutazione del merito creditizio, senza più attendere il via libera del fondo di garanzia PMI, che comunque garantirà il 100% del credito erogato.
L’indennità spetta ai collaboratori sportivi (atleti, tecnici, addetti amministrativi-gestionali etc.) che abbiano un rapporto con Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Spor- tiva, Discipline Sportive Associate riconosciuti dal CONI, nonché con Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche iscritte al Registro del CONI alla data del 17 marzo 2020.
È stato emanato il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro per le Politiche giovanili e lo Sport ,sulla base del quale sono definite le modalità di presentazione delle domande a Sport e Salute SpA per ricevere l’indennità di 600 euro prevista dal Decreto Legge “Cura Italia” per il mese di marzo 2020 a favore dei collaboratori sportivi ( art. 96, decreto-legge 17 marzo 2020, n.18).
Governo e dai sindacati, un “protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, secondo cui la prosecuzione delle attività produttive potrà avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione.
Il MEF sul proprio sito Internet ha reso disponibili alcuni chiarimenti (sotto forma di FAQ) "in costante aggiornamento", inerenti 4 specifici settori (sanità, lavoro, liquidità a famiglie / imprese e fisco). In particolare, si evidenziano i chiarimenti riguardanti: - l’indennità di € 600 per i soci di società di persone / capitali iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago e gli agenti / rappresentanti di commercio iscritti anche all’Enasarco; - il c.d. “Bonus negozi e botteghe”
Con il messaggio numero 1381 di oggi 26 marzo 2020, e pubblicato pochi minuti fa, l'INPS ha reso note le procedure di accesso ai servizi web finalizzati a fare domanda per l'ottenimento del bonus 600 euro per le partite IVA. (per maggiori informazioni sul Bonus e i soggetti destinatari consultare ns. precedente circolare n. 13 del 19.03.20)
Le nuove misure adottate dal governo col DPCM 22/03/2020 per contenere l’epidemia, hanno creato non poca confusione tra gli imprenditori ed operatori professionali sia per quanto riguarda le attività che possono restare aperte che per quanto riguarda il tempo a disposizione per completare le attività necessarie alla sospensione e le eventuali deroghe all’obbligo di chiusura. Sono solo alcuni dei quesiti a cui proviamo a dare risposta, in assenza, purtroppo, di chiarimenti ufficiali.
Le nuove misure adottate dal governo col DPCM 22/03/2020 per contenere l’epidemia, hanno creato non poca confusione tra gli imprenditori ed operatori professionali sia per quanto riguarda le attività che possono restare aperte che per quanto riguarda il tempo a disposizione per completare le attività necessarie alla sospensione e le eventuali deroghe all’obbligo di chiusura. Sono solo alcuni dei quesiti a cui proviamo a dare risposta, in assenza, purtroppo, di chiarimenti ufficiali.
Il nuovo decreto del presidente del Consiglio dei ministri firmato oggi, 22 marzo, indica le attività produttive che possono rimanere aperte . Le nuove misure sono valide - per ora - fino al 3 aprile. Continueranno a lavorare studi legali, ingegneria, i call center, attività finanziarie e assicurative, uffici postali, edicole, ingrosso di carta e agenzie di distribuzione di giornali, riviste e libri, gli alberghi. In totale sono 80 le voci che appaiono nell’elenco delle attività ammesse.
Il Decreto “Cura Italia” dispone anche una sospensione degli adempimenti. Tale sospensione, a differenza di quanto previsto per i versamenti, viene concessa indistintamente a favore di tutti i soggetti aventi domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato. È bene precisare sin da subito che, nonostante la situazione drammatica in cui versa il Paese, non tutto è stato sospeso, ed anche ciò che è stato sospeso non potrà essere ignorato a lungo; semplicemente, potrà essere affrontato un po’ più in avanti nel tempo Andiamo nel seguito ad analizzare dettagliatamente quando disposto in proposito dall’art. 62 del Decreto
È stato pubblicato sulla G.U. il c.d. “Decreto Cura Italia” contenente, tra l’altro, la sospensione dei termini di versamento tributari e contributivi e dei relativi adempimenti a seguito dell’emergenza “Coronavirus”. In particolare, in aggiunta alla proroga al 20.3.2020 dei versamenti scaduti il 16.3, il Legislatore ha previsto specifiche disposizioni in base al settore di attività del contribuente, alla localizzazione dell’attività, nonché alla dimensione dell’impresa /lavoratore autonomo, come di seguito analizzato. È stata altresì disposta la sospensione, dall’8.3 al 31.5.2020, dei termini di versamento delle somme relative a cartelle di pagamento / avvisi di accertamento esecutivi.
SOSPENSIONE DEL VERSAMENTO DELLE RITENUTE, DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI E DEI PREMI PER L’ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA
Diviene quindi definitivo il quadro delle indennità che vengono stabilite a favore di iscritti alla Gestione INPS separata, Artigiani, Commercianti ed altri iscritti INPS nel il Decreto “Cura Italia”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 17 marzo. Un primo aspetto da tenere in considerazione è la somma prevista: euro 600,00 per ciascun lavoratore autonomo, una tantum, senza distinzioni di alcun genere (settore di attività, reddito, ecc.) se non quella della gestione di appartenenza. Le indennità non saranno riconosciute ai soggetti che, seppure iscritti ad una gestione tra quelle ricomprese nella misura a sostegno, sono altresì pensionati o iscritti ad altre forme assicurative obbligatorie. Parimenti, l’indennità non verrà riconosciuta ai percettori di reddito di cittadinanza.
Visto l’aggravarsi dell’emergenza conseguente al diffondersi del virus Covid-19, il Governo ha approvato, tra le altre, misure a tutela e sostegno delle attività lavorative e dei lavoratori dipendenti. Si tratta di una vera e propria manovra, vale circa 25 miliardi di euro, e tocca imprese, famiglie, sanità, lavoro e scadenza fiscali. In questa sede vengono argomentati gli articoli del Decreto che toccano la materia lavoro.
E' stato approvato oggi dal Consiglio dei Ministri l'atteso decreto-legge, battezzato "Cura Italia", contenente misure di sostegno economico per imprese, lavoratori autonomi e famiglie, in conseguenza all'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Covid-19. Di particolare rilievo le proroghe delle scadenze relative ai versamenti e agli adempimenti tributari, oltre alla sospensione dei termini relativi alle attività di liquidazione, accertamento e riscossione, nonché il differimento dei termini disposti per legge per l'approvazione del bilancio 2019 da parte delle società. Diverse le misure di sostegno economico per professionisti e imprese. Si attende ora la pubblicazione in Gazzetta ufficiale per l'entrata in vigore delle nuove disposizioni. Esaminiamo alcune misure che possono interessare la maggioranza dei professionisti e imprese.
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 6/E del 10 febbraio 2020, ha reso noto che, in via esclusiva, per i contribuenti obbligati alla gestione dei corrispettivi elettronici in via anticipata a partire dal 1° luglio 2019, è concessa una riapertura dei termini con riferimento all’aspetto connesso alla trasmissione telematica dei corrispettivi riferiti al 2° semestre 2019, consentendo che la stessa avvenga in assenza di sanzioni se effettuata entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno 2019, e quindi Modello IVA 2020 da trasmettersi telematicamente entro il 30 aprile 2020.
Con provv. 15.1.2020 n. 8945, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello 730/2020, unitamente alle relative istruzioni di compilazione. I modelli 730/2020 devono ancora essere presentati entro: - il 7.7.2020, in caso di presentazione al sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale; - il 23.7.2020, in caso di presentazione diretta da parte del contribuente o mediante un CAF- dipendenti o un professionista abilitato. Esaminiamo le principali novità.
In data 25.12.2019 è stato convertito in legge il Decreto c.d. “Collegato alla Finanziaria 2020”, contenente una serie di “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili” di seguito sinteticamente riepilogate.
La Legge di bilancio 2020 cambia le regole previste per il recupero delle spese detraibili (dal totale di quanto dovuto ai fini IRPEF) quali ad esempio le spese sportive, mediche, veterinarie, ma non solo queste. Le detrazioni diventano possibili solo se pagate con mezzi tracciabili: vietato l’uso del contante per poter usufruire del risparmio fiscale.
L’art. 17-bis del DLgs. 241/97 ha introdotto una deroga al precedente art. 17 co. 1 in materia di versamenti e compensazioni, prevedendo che le imprese appaltatrici, subappaltatrici e affidatarie hanno l’obbligo di versare le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati per i lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio, senza poterle compensare nel modello F24 con proprie posizioni creditorie, se eseguono opere o servizi nel rispetto di tutte le seguenti condizioni: 1) per un importo complessivo annuo superiore a 200.000,00 euro; 2) caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi del committente; 3) mediante l’utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili.
La Legge di Bilancio 2020 complica la fruizione delle detrazioni per oneri di cui all’art. 15 del TUIR introducendo vincoli connessi all’ammontare di reddito complessivo del contribuente, nonché alle modalità di pagamento utilizzate per ottemperare a tali spese. Con riferimento alle spese sanitarie, in particolare, si avverte l’esigenza di individuare con chiarezza quando il pagamento deve imprescindibilmente avvenire con strumenti “tracciabili” e quando, invece, resta ammesso il regolamento in contanti della transazione.
La Legge di Bilancio 2020 interviene sull’ambito oggettivo di applicazione dell’accisa agevolata sul gasolio commerciale escludendo, a decorrere dal 1° ottobre 2020, i veicoli appartenenti alla categoria euro 3 e inferiori. A partire dal 1° gennaio 2021, l’esclusione si estenderà ai veicoli appartenenti alla categoria euro 4 o inferiori. Di conseguenza, viene dunque limitata la platea dei soggetti ammessi alla richiesta di rimborso del maggiore onere legato all’applicazione dell’accisa ordinaria sul gasolio usato come carburante rispetto a quella agevolata di cui al punto 4-bis della Tabella A allegata al Testo Unico delle Accise, TUA.
Con Provvedimento congiunto Agenzia Dogane e Monopoli ed Agenzia delle Entrate datato 30 dicembre 2019, è stato ridefinito il calendario degli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei “corrispettivi fuel”, ovvero l’adempimento previsto a carico dei distributori di carburante con riferimento alle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori. Il Provvedimento, emanato in modifica del precedente Provvedimento 28 maggio 2018, n. 106701, ha integralmente rivisto la tempistica inizialmente delineata, prevedendo il progressivo ampliamento dei soggetti obbligati, secondo un calendario a scaglioni che vedrà quale termine ultimo il 1° gennaio 2021.
L’art. 3 del DL 26.10.2019 n. 124 (c.d. “decreto fiscale collegato” alla legge di bilancio 2020), contiene alcune disposizioni finalizzate a contrastare le indebite compensazioni nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, ovvero - l'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi e IRAP per la compensazione dei relativi crediti per importi superiori a 5.000,00 euro annui; - l'estensione dell'obbligo di utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni.
E'stata approvata definitivamente la “Legge di bilancio 2020”, c.d. Finanziaria 2020, contenente le seguenti interessanti novità di natura fiscale, in vigore dall’1.1.2020.