L’art. 17-bis del DLgs. 241/97 ha introdotto una deroga al precedente art. 17 co. 1 in materia di versamenti e compensazioni, prevedendo che le imprese appaltatrici, subappaltatrici e affidatarie hanno l’obbligo di versare le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati per i lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio, senza poterle compensare nel modello F24 con proprie posizioni creditorie, se eseguono opere o servizi nel rispetto di tutte le seguenti condizioni: 1) per un importo complessivo annuo superiore a 200.000,00 euro; 2) caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi del committente; 3) mediante l’utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili.