A decorrere dal 1° gennaio 2019 l’avvento della fatturazione elettronica porterà ordine sul tema della detrazione IVA poiché tutte le date (emissione, invio e ricezione) del ciclo di fatturazione saranno certe e certificate. Nel periodo tra la fine dell’anno ed i primi mesi del 2019 potrebbe tuttavia generarsi confusione sulle regole da applicare. Per fare chiarezza occorre partire dalla normativa di riferimento e, quindi, dalla lettura combinata dell'art. 19, 1° co., D.P.R. n. 633/1972 con quella dell’art. 1, 1° co., D.P.R. n. 100/1998 e dell'art. 25, 1° co., D.P.R. n. 633/1972. Di seguito viene esaminata la normativa appena citata e la casistica che può presentarsi. A completezza dell’argomento, si riporta anche quanto recentemente chiarito dall’Agenzia delle Entrate circa il corretto trattamento delle fatture di acquisto datate 2018 ma ricevute nel 2019, non in formato elettronico, ma cartacee oppure via e-mail.
Dall’1.1.2019 tutti gli operatori tenuti a certificare le operazioni effettuate con fattura saranno obbligati ad emettere fatture elettroniche, ad eccezione dei contribuenti minimi, forfetari e agricoltori esonerati.
Di recente l’ENEA ha reso disponibile online un mini-sito dedicato alla comunicazione dei dati: - degli interventi che attribuiscono la detrazione per ripristino del patrimonio immobiliare/bonus mobili - che, contestualmente, determinano un risparmio energetico/utilizzano fonti rinnovabili di energia. Il termine per la comunicazione è quello già previsto per le comunicazioni delle opere di risparmio energetico: 90 giorni dalla ultimazione dei lavori. In via transitoria per i lavori effettuati fino al 21/11/2018 il termine di 90 gg decorre da quest’ultima data.
Con l’approssimarsi delle festività natalizie, Vi proponiamo un aggiornamento sul trattamento fiscale delle spese per omaggi. Per la corretta gestione degli omaggi occorre analizzare la disciplina ai fini sia delle imposte dirette sia dell’imposta sul valore aggiunto.
Per fruire della detrazione per risparmio energetico in caso di sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale l'intervento deve necessariamente comportare la sostituzione del generatore di calore. In aggiunta l'intervento può comprendere anche opere (di sostituzione o modifica) sulla rete di distribuzione, sui corpi di emissione e di controllo dell'intero impianto. Questo quanto chiarito dall’Enea in un intervento pubblicato sul proprio sito nei giorni scorsi.
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale è entrato in vigore dal 24.10.2018, il DL n. 119/2018, c.d. “Collegato alla Finanziaria 2019”. Nell’ambito del Decreto sono contenute una serie di disposizioni finalizzate alla “pacificazione” con il Fisco, come di seguito sintetizzate
Si sta definendo in questi giorni la Manovra fiscale per il 2019, ma l’estensione del regime forfetario (come strumento per un graduale avvio della “FLAT TAX”) è una opzione data ormai per certa, seppur non ancora definita nei dettagli.
Con apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate (provv. Agenzia delle Entrate 28.8.2018 prot. 195385), è stata data attuazione al blocco preventivo delle compensazioni, con decorrenza dal prossimo 29.10.2018. In particolare, il provvedimento in esame ha chiarito che la sospensione della compensazione, che avviene comunque per l'intero importo contenuto nella delega di pagamento, viene comunicata al soggetto che ha presentato il modello F24, che può fornire chiarimenti. Ove la sospensione della compensazione venga poi confermata, il pagamento si dà per non eseguito.
Entro le ore 12,00 del prossimo 30.9.2018 scade il termine per presentare, in via telematica, tramite lo specifico Portale https://taxcredit.librari.beniculturali.it/, la richiesta per il riconoscimento del credito d’imposta a favore degli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita di libri al dettaglio.
È stato convertito in legge il c.d. “Decreto Dignità”, contenente interessanti novità di natura fiscale, di seguito sintetizzate.
Come ormai ben noto, in prossimità del termine dell’1.7.2018, il Legislatore, con un apposito Decreto, è intervenuto concedendo il differimento all’1.1.2019 della decorrenza dell’obbligo della fattura elettronica (soltanto) per le cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione. Resta invece fissata all’1.7.2018 la data a decorrere dalla quale scatta l’obbligo del pagamento tracciato degli acquisti di carburante da parte dei soggetti IVA per poter fruire della detrazione dell’IVA a credito e della deduzione del relativo costo. Perciò fino al 31.12.18 restano in vigore i precedenti sistemi di certificazione costituiti dalla scheda carburanti o sistemi alternativi (pagamenti effettuati mediante carte di credito, di debito o prepagate),. Andiamo ora ad esaminare i casi nei quali si pone o meno l’obbligo di utilizzo della scheda carburante.
La Finanziaria 2018 ha apportato rilevanti modifiche alle disposizioni riguardanti l’entrata in vigore e l’utilizzo della fatturazione elettronica, prevedendo che la stessa va obbligatoriamente adottata: • dall’1.1.2019 per tutti gli operatori, fatta eccezione per i contribuenti minimi / forfetari e con l’esclusione delle operazioni con soggetti non stabiliti in Italia; • dall’1.7.2018, per 2 specifiche fattispecie di operazioni: cessioni di carburante; prestazioni dei subappaltatori / subcontraenti nell’ambito degli appalti pubblici. A tali decorrenze va aggiunto il termine dell’1.9.2018, a partire dal quale la fatturazione elettronica dovrà essere utilizzata per le cessioni a turisti extraUE rientranti nell’ambito del c.d. “tax free shopping”.
Nella dichiarazione dei redditi è possibile usufruire di una serie di agevolazioni con riferimento alle spese sostenute a favore dei figli. In particolare è possibile beneficiare della detrazione IRPEF del 19% relativamente alle spese di istruzione (universitarie e non) compresi i canoni di locazione pagati per i figli universitari “fuori sede”, nonché le spese per la frequenza dell’asilo nido, alle condizioni di seguito sintetizzate.
La Finanziaria 2018 ha apportato rilevanti modifiche in materia di fatturazione elettronica, prevedendo che la stessa sarà obbligatoria: dall’1.7.2018 per le seguenti operazioni: - acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi IVA; - cessioni di benzina / gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori; - prestazioni rese da soggetti subappaltatori / subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori / servizi / forniture stipulato con una Pubblica amministrazione; dall’1.1.2019 per tutti gli operatori residenti, stabiliti / identificati in Italia, ad eccezione dei contribuenti minimi / forfetari. Sono escluse altresì le operazioni effettuate / ricevute verso / da soggetti non stabiliti in Italia. La stessa Finanziaria 2018 ha inoltre previsto che, ai fini della detrazione dell’IVA / deduzione del costo, per il pagamento degli acquisti di carburante devono essere utilizzati strumenti “tracciabili”. Con il Provvedimento 4.4.2018 l’Agenzia delle Entrate è intervenuta individuando gli “altri” mezzi di pagamento ritenuti idonei ai fini della detrazione / deducibilità. Recentemente la stessa Agenzia con la Circolare 30.4.2018, n. 8/E ha fornito i “primi chiarimenti” relativi alle nuove disposizioni sopra accennate.
Per gli esercenti l'attività di distribuzione di carburante in impianti stradali e autostradali, l'obbligo di emettere fattura elettronica è fissato al 1° luglio 2018. Inoltre, la deducibilità delle spese per carburante per autotrazione e la detrazione della relativa IVA saranno subordinate all’effettuazione del pagamento esclusivamente mediante mezzi tracciabili. È escluso il pagamento in contante. Nonostante tutto, numerosi sono i dubbi che la nuova disciplina ha suscitato sia negli esercenti l’attività di distribuzione carburanti, sia in coloro che effettuano i rifornimenti e saranno destinatari delle fatture elettroniche. A questo punto, tali e tanti sono i punti interrogativi che i professionisti si pongono; vediamo, quindi, con la presente circolare di chiarirne almeno alcuni, con le risposte recentemente pubblicate nelle riviste specializzate.
Arrivano le nuove regole in materia di Privacy. E ci sono meno di 60 giorni per adeguarsi alle norme europee. Per garantire una maggiore tutela e protezione dei dati personali, dal 25 maggio 2018 entrerà in vigore il nuovo Regolamento Europeo in materia di Privacy: vediamo insieme quali sono le novità per i cittadini e le aziende.
Con la recente circolare del 15.3.2018 n. 50, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ribadisce che i caratteri di abitualità e prevalenza della prestazione resa dai collaboratori familiari nei settori dell'artigianato, dell'agricoltura e del commercio restano gli indici fondamentali per accertare la sussistenza dell'obbligo previdenziale. Richiamando precedenti interventi ministeriali (lettera circ. Min. Lavoro 10.6.2013 n. 10478), l'INL ricorda come in alcune ipotesi l'occasionalità della prestazione venga definita come regola generale (si tratta delle prestazioni rese in ambito familiare da pensionati o da lavoratori dipendenti con un contratto di lavoro a tempo pieno), mentre in altri casi sia invece necessario ricorrere a parametri oggettivi per ritenere sussistenti abitualità e prevalenza (quindi la non occasionalità) della prestazione, come nel caso in cui il familiare venga impiegato per almeno 90 giornate annue, intese come frazionabili in ore, ossia 720 ore nel corso dell'anno solare. Peraltro, l'INAL rammenta come l'indice delle 90 giornate - o delle 720 ore - non sia destinato a operare in termini assoluti e che, qualora si prescinda dallo stesso, i verbali ispettivi dovranno essere puntualmente motivati in ordine alla ricostruzione del rapporto in termini di prestazione lavorativa abituale/prevalente.
È tempo per le imprese di adeguarsi alla digitalizzazione dei processi. Nella Legge di Bilancio 2018 è stato introdotto, infatti, l’obbligo della fatturazione elettronica per le transazioni commerciali tra imprese a partire dal 1° gennaio 2019, mentre già dal prossimo 1° luglio 2018, l’obbligo dovrebbe essere già esteso alle cessioni di benzina e gasolio, con la conseguente abolizione della scheda carburanti. Il condizionale, però, è d’obbligo visto che più volte, quando c’è di mezzo il fisco ci siamo trovati di fronte a una serie di ritardi e rinvii.
La Finanziaria 2018 ha introdotto una seria di interessanti agevolazioni a favore delle imprese, tra i quali il bonus formazione 4.0, il bonus creatività, il bonus per l’acquisto di prodotti in plastica riciclata e il bonus “librerie”. Le modalità attuative di tali agevolazioni saranno individuare con appositi Decreti.
La Finanziaria 2018 ha “aggiornato” le detrazioni spettanti per gli interventi di efficienza energetica, di recupero del patrimonio edilizio, di adozione di misure antisismiche e messa in sicurezza statica degli edifici nonché il c.d. “bonus mobili”. È stato altresì introdotto il nuovo “bonus verde”, pari al 36% delle spese nel limite massimo di € 5.000, sostenute per interventi di: “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi; realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
Date le modifiche legislative relative all’applicazione, dal 1° gennaio 2017, del “regime di cassa” per i contribuenti “minori” (cioè in contabilità semplificata), presentiamo, in forma schematica, una sintesi di uno degli aspetti di maggiore interesse suscitato da questa riforma, ovvero la gestione delle rimanenze di magazzino PREMESSA: Con la Legge 232/2016 è stato introdotto il “regime di cassa” per le imprese in contabilità semplificata. Questo è un regime di cassa “misto”, ovvero mitigato dall’imputabilità di alcuni componenti di reddito secondo il classico principio della competenza economica.
È stata pubblicata la Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 contenente “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” (sul S.O. n. 62 alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017). La Legge di Bilancio 2018 è entrata in vigore il 1° gennaio 2018 Da evidenziare soprattutto: - Il nuovo incentivo dal 01/01/2018 per le assunzioni/stabilizzazioni a tempo indeterminato di under 35 che non siano mai stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altri datori di lavoro (età che scende agli under 30 dal 2019). - Il divieto di corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, indipendentemente dalla tipologia del rapporto di lavoro che intercorra tra le parti ed indipendentemente dall’importo della stessa a far data dal 01/07/2018 Si fornisce di seguito un’analisi delle disposizioni di maggiore interesse per i datori di lavoro/committenti.
La Legge 27 dicembre 2017 n. 205 - c.d. Legge di Bilancio 2018 - all’art. 1 comma 909 ha introdotto l’obbligo, dal 1° gennaio 2019, di utilizzo della fattura elettronica anche nei confronti di privati consumatori. Tale obbligo sarà anticipato al prossimo 1° luglio 2018 (art. 1 comma 927) per i rifornimenti di carburante per autotrazione effettuati da soggetti passivi IVA. Alla luce di tale obbligo sarà abrogata la scheda carburante anche perché i pagamenti dovranno necessariamente essere monitorati mediante moneta elettronica.
Si ricorda inoltre, in via generale, che una delle più significative novità introdotte dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117) è rappresentata dall'istituzione del Registro nazionale del Terzo Settore, cui sono tenuti ad iscriversi - a prescindere dagli obblighi connessi al Registro delle imprese in presenza di attività commerciali – le seguenti tipologie di enti per poter usufruire del regime fiscale agevolato ad essi riservato: 1. organizzazioni di volontariato; 2. associazioni di promozione sociale; 3. enti filantropici; 4. imprese sociali; 5. cooperative sociali; 6. reti associative; 7. società di mutuo soccorso; 8. associazioni, riconosciute o non riconosciute; 9. fondazioni; 10. gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di Finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.
A decorrere dall’1.1.2018, ai commercianti è fatto divieto “omaggiare” le borse / sacchetti ai propri clienti. L’addebito al cliente dell’importo deciso dal commerciante va indicato nello scontrino e assoggettato ad IVA tramite lo scorporo ovvero la “ventilazione” del corrispettivo. La novità in esame non interessa soltanto i supermercati relativamente ai prodotti “da pesare” ma in generale tutti gli esercizi che utilizzano le borse e i sacchetti in esame. L’obbligo in esame non interessa le borse in carta / tessuti di fibre naturali / poliammide o in materiali diversi da polimeri.
L’art. 2 del D.L. 50/2017 apporta una rilevante modifica all’art. 25 del D.P.R. 633/1972 che disciplina il termine entro il quale una fattura deve essere annotata nel registro Iva delle fatture d’acquisto per poter esercitare la detrazione. Rispetto al passato c’è molto meno tempo per gli operatori per recuperare l’iva sugli acquisti effettuati inerenti l’esercizio dell’attività: in base al nuovo art. 19 DPR 633/73, il diritto alla detrazione sorto nel 2017 potrà essere esercitato solo entro il 30.04.2018 e non più (come prima) entro il 30.4.2020.
È stata approvata definitivamente la “Legge di bilancio 2018”, c.d. Finanziaria 2018. Di seguito sono esposte sinteticamente alcune fra le principali novità di natura fiscale, in vigore dall’1.1.2018.