L’articolo 124 del D.L. 34/2020 ha previsto un particolare trattamento Iva applicabile alle cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 ancora in corso. In particolare, è stato disposto un regime di esenzione Iva, con riconoscimento del diritto alla detrazione “a monte”, per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 effettuate entro il 31 dicembre 2020: a decorrere dall’1 gennaio 2021 si applicherà, invece, l’aliquota Iva nella misura del 5% prescritta nel nuovo n. 1-ter.1 della Tabella A, Parte II-bis, allegata al DPR 633/72. Con la circolare n. 12/D/2020, l’Agenzia delle Dogane ha chiarito che il regime di esenzione Iva, fermo il diritto alla detrazione dell’imposta “a monte”, si applica dal 19 maggio 2020 (data di pubblicazione del DL 34/2020 in Gazzetta Ufficiale) e sino al prossimo 31 dicembre 2020. È stato altresì chiarito che l’esenzione in parola può essere riconosciuta “esclusivamente ai beni espressamente nominati” nell’elenco contenuta nell’art. 124 del DL 34/2020. Conseguentemente, avuto riguardo alle mascherine, l’esenzione Iva trova applicazione con riferimento alle cessioni di mascherine chirurgiche e mascherine FFp2/FFp3, mentre le mascherine destinate all’uso della collettività prive della marcatura CE (c.d. anche mascherine generiche) dovrebbero rimanere soggette all’aliquota Iva ordinaria del 22%.