L'obbligo di fatturazione elettronica e le nuove regole in materia di detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti – regole che sono state oggetto di importanti mutamenti, congiuntamente disegnano un quadro tutto nuovo in ordine al momento in cui può essere legittimamente operata la detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti, quadro del quale è particolarmente importante tenere buona nota con l’approssimarsi della fine dell’anno. Nel seguito richiamiamo, dunque, organicamente le regole da applicare, con uno sguardo anche ai possibili riflessi sulla determinazione del reddito d’impresa.
Con l’approssimarsi delle festività natalizie, Vi proponiamo un aggiornamento sul trattamento fiscale delle spese per omaggi. Per la corretta gestione degli omaggi occorre analizzare la disciplina ai fini sia delle imposte dirette sia dell’imposta sul valore aggiunto.
A decorrere dall’1.1.2020 scatta, per la generalità dei commercianti al minuto e soggetti assimilati, l’obbligo di memorizzare elettronicamente ed inviare telematicamente i corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate (tale obbligo è stato anticipato all’1.7.2019 per i soggetti con volume d’affari 2018 superiore a € 400.000).
Entro il prossimo 16.12.2019 entrerà in vigore la modifica dell’art. 2477 del codice civile apportata dall’art. 379 del D.Leg. n°14/2019, a sua volta modificato dall’art. 2 bis del D.L. 32/2019 convertito dalla Legge 55/2019, che prevedono la presenza dell’organo di controllo societario, sindaco unico o collegio sindacale) ovvero revisore unico o società di revisione. Anche le cooperative sono chiamate a effettuare i necessari riscontri, al fine di verificare la sussistenza, o meno, dell’obbligo di nomina dell’organo di controllo.
In data 13/09/2019 è stata pubblicata la Legge Regionale Veneto 10 settembre 2019 nr. 38 che introduce rilevanti novità in materia di apparecchi da gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Con la presente ci pregiamo di evidenziarle gli aspetti principali.
Il Legislatore con il DL n. 50/2017 ha introdotto uno specifico credito d’imposta connesso con le “campagne pubblicitarie” (c.d. “bonus pubblicità”) poste in essere da imprese / enti non commerciali / lavoratori autonomi in un determinato periodo. Si rammenta che: • sono ammesse al beneficio le spese sostenute per l’acquisto di spazi pubblicitari / inserzioni commerciali effettuate tramite stampa periodica / quotidiana (nazionale o locale) anche “on line” ovvero emittenti televisive / radiofoniche locali (analogiche o digitali); • per accedere al credito d’imposta è necessaria la sussistenza di un “investimento incrementale”, ossia che l’ammontare complessivo dell’investimento effettuato sia superiore almeno dell’1% di quello sugli “stessi mezzi di informazione” dell’anno precedente.
L’art. 13-bis, DL n.34/2019, c.d “Decreto Crescita” ha reintrodotto l’obbligo di denuncia fiscale per la vendita di alcolici per i soggetti che erano stati esclusi ad opera della Legge n. 124/2017 (c.d. Legge sulla Concorrenza). Con la recente nota n. 131411/RU del 20 settembre 2019, l’Agenzia delle Dogane ha chiarito che, nonostante il mutato assetto normativo, permangono non soggette all'obbligo di denuncia fiscale, le attività di vendita di prodotti alcolici che avvengono nel corso di sagre, fiere, mostre ed eventi similari a carattere temporaneo e di breve durata. Conseguentemente, gli esercenti che erano stati esonerati dall’obbligo di denuncia (gli esercizi pubblici, gli esercizi di intrattenimento pubblico, gli esercizi ricettivi, i rifugi alpini) saranno tenuti a consolidare la loro posizione presentando all'Ufficio delle dogane territorialmente competente, entro il 31 dicembre 2019, la denuncia di attivazione di esercizio di vendita di alcolici.
Gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) sono stati introdotti a decorrere dal periodo d’imposta 2018, in sostituzione degli studi di settore, con l'obiettivo di favorire l’assolvimento degli obblighi tributari e incentivare l’emersione spontanea di basi imponibili per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni. In particolare, gli ISA dovrebbero esprimere una valutazione del grado di affidabilità dei comportamenti fiscali dei contribuenti mediante una metodologia statistico-economica (alimentata da un sistema di indicatori elementari basato su dati e informazioni relativi a più periodi d’imposta).
La normativa relativa alle imposte dirette e indirette che concerne l’attività di cessione e installazione di infissi è assai articolata e complessa. Analizziamo tale normativa caso per caso, dal punto di vista sia dell’IVA, che della detrazione ai fini IRPEF e IRES, che può essere del 50 o del 65 per cento, in relazione alla tipologia di interventi effettuati. Spetta la detrazione del 50 % per gli interventi volti a incrementare l’isolamento termico, mentre spetta la detrazione del 65 % per gli interventi che conseguono un indice di prestazione energetica per il riscaldamento invernale dell’intero edificio inferiore di almeno il 20 %.
L'Agenzia delle Entrate ha diffuso le istruzioni (vedi allegati) per i beneficiari delle detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico (art. 14 e 16 del D.L. 4.06.2013, n. 63), in relazione alla possibilità di optare per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi. Gli installatori potranno cedere ai propri fornitori, anche indiretti, il credito d'imposta maturato con l'operazione.
Il nuovo “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”, approvato con il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, impone all’imprenditore, sia individuale sia collettivo, di dotarsi di strumenti adeguati alla tempestiva rilevazione dello stato di crisi e all’assunzione delle iniziative necessarie a farvi fronte. Tale rilevazione deve essere preventiva e coinvolge, con responsabilità solidale, sia l’imprenditore che gli eventuali organi di controllo. Gli obblighi di verifica e vigilanza previsti dal nuovo Codice, infatti, non riguardano solo le società obbligate alla nomina del revisore, ma si applicano anche a tutti gli altri soggetti: in tali casi, in ipotesi di riscontrata inadempienza, la responsabilità sarà attribuita agli amministratori o al legale rappresentante. (sul punto si veda anche la ns. circolare n. 9 del 20.02.19)
Lla legge di conversione del DL 34/2019 (c.d. DL "crescita") contiene una norma che modifica l'art. 26 del TUIR, in tema di tassazione dei redditi di locazione di immobili abitativi non riscossi dal locatore. In particolare: - mentre la norma finora operante prevede che i canoni non percepiti non concorrano alla formazione del reddito solo dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità; - la nuova norma prevede la detassazione dal momento dell'ingiunzione di sfratto o dall'intimazione di pagamento. La nuova norma approvata troverà applicazione, per espressa previsione normativa, ai contratti di locazione stipulati dall'1.1.2020.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 14 giugno 2019, n. 14/E, è intervenuta fornendo dei chiarimenti in merito alla gestione elettronica della fattura differita. L’Agenzia sostiene che nelle fatture differite elettroniche vada indicata come “data” fattura quella riferita all’ultimo, ovvero unico, DDT emesso nel mese di riferimento ancorchè la disposizione normativa nulla vieta al fatto che la data fattura sia fine mese, per meglio dire quando viene generata la fattura.
Con il Provvedimento 4.7.2019 l’Agenzia delle Entrate ha recentemente definito le modalità di trasmissione telematica dei corrispettivi da parte degli operatori che, non disponendo alla data dell’1.7.2019 di un registratore telematico, a seguito della moratoria delle sanzioni fino al 31.12.2019 effettuano l’adempimento entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del c.d. “Decreto Crescita” possono essere considerate definitive le novità fiscali approvate in sede di conversione (va evidenziato che per una serie di interessanti novità è prevista l’operativita? soltanto dal 2020). Andiamo a esaminare , con un linguaggio semplice e sintetico, un riepilogo delle ultime novità fiscali ed alcuni commenti relativi ad argomenti di utilità generale
E' stata disposta la proroga al 30 settembre 2019 dei termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA: 1) che scadono nel periodo dal 30.6.2019 al 30.9.2019; 2) a favore dei contribuenti che svolgono attività interessate dai nuovi indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi non superiori a 5.164.569,00 euro.
Con Circolare n. 14/E del 17 giugno 2019, l’Agenzia delle Entrate ha rilasciato i tanti attesi chiarimenti operativi in ordine alle modalità di fatturazione elettronica cui dovranno sottostare i contribuenti a liquidazione IVA trimestrale a partire dal 1° luglio 2019, fornendo una soluzione agevole che non stravolgerà le abitudini dei contribuenti, seppure i tempi imposti dalla norma siano fortemente contratti rispetto a quanto concesso per il “periodo transitorio” di introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronico diffuso.
Con il DM 10.5.2019, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha disposto l'innalzamento da 100,00 a 400,00 euro della soglia per l'emissione della fattura semplificata. Il decreto è entrato in vigore il 24.5.2019. L'ampliamento delle ipotesi di utilizzo della fattura semplificata assume particolare rilievo per i soggetti IVA che effettuano operazioni al dettaglio ai sensi dell'art. 22 del DPR 633/72, e che dovranno adempiere alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri. Tali soggetti potrebbero, infatti, scegliere di documentare mediante fattura semplificata un maggior numero di operazioni, risultando così esonerati, per le operazioni medesime, dai nuovi adempimenti di memorizzazione e trasmissione telematica (cfr. risposta interpello Agenzia delle Entrate 21.5.2019 n. 149)
Le vendite di beni on-line rappresentano un fenomeno che oramai da tempo ha raggiunto la massima diffusione. Una domanda che in tanti si pongono, quando arriva a casa il materiale acquistato da un operatore commerciale e pagato a mezzo di un sistema elettronico (poste pay, pay pal, carta di credito, bonifico, ecc.), è perchè non vi sia nel pacco lo scontrino fiscale. La risposta è che per tali tipi di vendite non è necessaria l’emissione dello scontrino.
Dal 1° gennaio 2020 i corrispettivi diventano “elettronici”. A partire da tale data, infatti, entreranno in vigore per la totalita? dei contribuenti le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 2, del Decreto Legislativo n. 127 del 5 agosto 2015, cosi? come sostituito dall’articolo 17, comma 1, lettera a) del Decreto Legge 23 ottobre 2018 n. 119. L’avvio dell’obbligo diffuso di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi – gia? operativo a far data dal 1° luglio 2019 per i soggetti che hanno conseguito un volume d’affari superiore a 400.000 euro nel 2018 – significa l’addio agli scontrini fiscali, ma anche alle ricevute fiscali. Vediamo dunque come affrontare al meglio il passaggio a questo “nuovo livello” del fisco telematico.
Come noto,(vedi ns. precedente circ. n.13 del 19.04.19) la memorizzazione elettronica e l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate dei corrispettivi decorre dall’1.7.2019 ovvero dall’1.1.2020 in base all’ammontare del volume d’affari (superiore o meno a € 400.000). Recentemente l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che - per volume d’affari si deve intendere quello complessivamente conseguito dal contribuente e quindi, in caso di più attività, va fatto riferimento al volume d’affari derivante da tutte le attività esercitate, a prescindere dalla modalità di certificazione delle cessioni / prestazioni effettuate;
Con il provvedimento Agenzia delle Entrate 17.4.2019 n. 96618, è stata definitivamente soppressa, a decorrere dal 31.5.2019, la facoltà di trasmettere le deleghe per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica mediante la procedura che ne prevedeva l'invio tramite posta elettronica certificata.. Resta, quindi, attiva, per gli intermediari, la modalità di trasmissione telematica dei dati essenziali dei modelli di conferimento delle deleghe, che prevede, fra l'altro, l'invio, "massivo" o "puntuale", dei dati di cui al punto 6.1 del provvedimento 291241/2018 (servizi oggetto della delega, data di scadenza, ecc.), nonché degli elementi di riscontro a garanzia dell'effettivo conferimento della stessa delega all'intermediario, reperibili all'interno della dichiarazione IVA presentata dal delegante nell'anno solare antecedente a quello di conferimento (volume d'affari, imposta dovuta e imposta a credito). I delegati dovranno, inoltre, conservare i moduli e i documenti di identità dei deleganti e istituire un registro cronologico contenente numero e data della delega, codice fiscale del delegante ed estremi del suo documento di identità.
È stato approvato il DL n. 34/2019, c.d. “Decreto Crescita” contenente le seguenti interessanti novità di natura fiscale, in vigore dall’1.5.2019.
Dal 1° luglio 2019 gli operatori Iva che hanno avuto nell'anno precedente al 2019 un volume d'affari superiore a 400 mila euro (dal 1° gennaio 2020 anche tutti gli altri operatori ) devono adeguarsi al nuovo adempimento della memorizzazione elettronica con “strumenti tecnologici adeguati”. La memorizzazione in parola potrà essere effettuata anche utilizzando una procedura web messa gratuitamente a disposizione dei contribuenti in aerea riservata dal sito web dell'Agenzia delle Entrate e usabile anche su dispositivi mobili. Chi sceglierà di dotarsi dei registratori di cassa telematici potrà utilizzare questi strumenti in sostituzione dei registratori di cassa.
Dal 1° aprile 2019 le domande di assegno al nucleo familiare (ANF) dei lavoratori dipendenti di aziende private non agricole devono essere presentate direttamente all’INPS, esclusivamente in modalità telematica mediante il servizio messo a disposizione dell’INPS sul proprio sito internet (WEB) ovvero attraverso un Patronato. Pertanto il dipendente non potrà più presentare la domanda di Assegno Nucleo Familiare in modalità cartacea direttamente al datore di lavoro come è avvenuto sino al 31 marzo 2019.
Per le fatture emesse a partire dall'1.1.2019, i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato sono tenuti a comunicare mensilmente all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni: 1) effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia; 2) ricevute da soggetti non stabiliti in Italia. La trasmissione telematica dei dati deve avvenire entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di emissione/registrazione del documento. Si ricorda che, il DPCM 27.2.2019 ha posticipato al 30.4.2019 il termine di comunicazione relativo al mese di gennaio 2019 ed al mese di febbraio 2019.
La Finanziaria 2019 prevede all’art. 1, commi da 73 a 77 il riconoscimento per il 2019 – 2020 di un credito d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata della plastica ovvero di imballaggi biodegradabili / compostabili o derivati dalla raccolta differenziata di carta / alluminio. È demandata ad un Decreto interministeriale l’attuazione della predetta disposizione, con l’individuazione dei requisiti tecnici e delle certificazioni idonee a certificare la natura ecosostenibile dei prodotti / imballaggi secondo la normativa UE e nazionali.
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 (Suppl. Ord. n. 6) del 14 febbraio 2019 il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, recante il nuovo Codice della crisi d'impresa. Il decreto entrerà in vigore decorsi diciotto mesi dalla data della sua pubblicazione in Gazzetta, salvo quanto previsto per le disposizioni riguardanti amministratori e sindaci che saranno applicabili dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione. Tra le principali novità si segnala l'introduzione di nuovi obblighi in capo agli organi di controllo societari, al revisore contabile e alla società di revisione.
Il decreto del 28 dicembre 2018 ha previsto una nuova modalità di versamento dell’imposta di bollo con riferimento alle fatture elettroniche trasmesse al SDI a decorrere dal 1° gennaio 2019. Nel dettaglio è stato previsto che l’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare dovrà essere versata entro il giorno 20 del primo mese successivo, in base a quanto verrà comunicato da parte dell’Agenzia delle Entrate in apposita area riservata del contribuente. La nuova regola di versamento, però, riguarda solo le fatture elettroniche trasmesse al SDI e non anche quelle per le quali non vi è l’obbligo di trasmissione (si pensi ad esempio alle operazioni transfrontaliere).
Con la Legge di Bilancio 2019 (legge n. 145 del 30.12.2018) il legislatore ha previsto la proroga delle scadenze relative all’autoliquidazione premi INAIL 2018/2019. Le consuete scadenze di febbraio sono state rinviate al fine di poter consentire l’applicazione delle nuove tariffe dei premi INAIL.
Nel contesto di una risposta fornita in occasione di Telefisco 2019, l'Agenzia delle Entrate ha ribadito che, nell'ambito delle fatture elettroniche emesse per le cessioni di carburanti nei confronti di soggetti passivi IVA, non è obbligatoria l'indicazione della targa del veicolo per il quale viene effettuato il rifornimento. Si conferma, inoltre, che la deducibilità del costo e la detraibilità dell'IVA relativa all'acquisto dei carburanti sono subordinate sia al possesso della fattura elettronica, sia all'utilizzo di mezzi di pagamento tracciabili. Con un'altra risposta, è stato chiarito, invece, che, in caso di rifornimenti effettuati al di fuori dall'orario di servizio dei distributori di carburante, senza che sia possibile ottenere nell'immediato l'emissione della fattura elettronica, il cessionario sarà tenuto a conservare le ricevute di pagamento e chiedere successivamente l’emissione della fattura elettronica.
È giunto il momento di confrontarsi con la prima e-liquidazione IVA. Nel caso dei contribuenti a periodicità mensile, infatti, scade il 18 febbraio (in quanto il 16 cade di sabato) il termine per la liquidazione IVA relativa al mese di gennaio 2019. Non una liquidazione qualunque, bensì la prima nella quale la quasi totalità dei documenti da contabilizzare, attivi e passivi, sarà costituita da fatture elettroniche. Soffermiamo dunque l’attenzione sui passaggi operativi, con un occhio di riguardo agli aspetti maggiormente delicati, che potrebbero originare errori in sede di liquidazione dell’imposta.
La Finanziaria 2019 ha previsto a favore delle persone fisiche, aventi specifici requisiti, la possibilità di estinguere i debiti derivanti dall’omesso versamento di imposte / contributi risultanti dai carichi affidati all’Agente della riscossione dall’1.1.2000 al 31.12.2017, mediante la presentazione di uno specifico modello SA-ST recentemente reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione e il versamento delle somme dovute, esclusi sanzioni / interessi di mora / somme aggiuntive.
Con l’avvento della fatturazione elettronica molte asd/ssd si sono trovate nel dubbio di cosa fare, di come comportarsi. Il Legislatore, a dire il vero, non è stato inizialmente molto chiaro, emendamenti si sono susseguiti ad altri emendamenti, finché il testo della Legge di Bilancio approvato dai due rami del parlamento pare aver finalmente e definitivamente fatto un poco di chiarezza.
È stata approvata definitivamente la “Legge di bilancio 2019”, c.d. Finanziaria 2019, contenente le seguenti interessanti novità di natura fiscale, in vigore dall’1.1.2019..
Per effetto delle modifiche introdotte dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019), a decorrere dal 2019 il regime forfettario sarà riservato a persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero abbiano percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro per tutte le categorie di attività, con alcune esclusioni. Il nuovo regime forfettario prevede, per le persone fisiche con ricavi non superiori al limite, un’imposizione fiscale forfettaria (flat tax), con un’aliquota fissa del 5% per le nuove attività/startup ovvero del 15% per le attività già in essere, da applicare ad una base imponibile determinata forfettariamente a seconda dell’attività svolta.