L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 14 giugno 2019, n. 14/E, è intervenuta fornendo dei chiarimenti in merito alla gestione elettronica della fattura differita. L’Agenzia sostiene che nelle fatture differite elettroniche vada indicata come “data” fattura quella riferita all’ultimo, ovvero unico, DDT emesso nel mese di riferimento ancorchè la disposizione normativa nulla vieta al fatto che la data fattura sia fine mese, per meglio dire quando viene generata la fattura.