La Finanziaria 2018 ha apportato rilevanti modifiche in materia di fatturazione elettronica, prevedendo che la stessa sarà obbligatoria: dall’1.7.2018 per le seguenti operazioni: - acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi IVA; - cessioni di benzina / gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori; - prestazioni rese da soggetti subappaltatori / subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori / servizi / forniture stipulato con una Pubblica amministrazione; dall’1.1.2019 per tutti gli operatori residenti, stabiliti / identificati in Italia, ad eccezione dei contribuenti minimi / forfetari. Sono escluse altresì le operazioni effettuate / ricevute verso / da soggetti non stabiliti in Italia. La stessa Finanziaria 2018 ha inoltre previsto che, ai fini della detrazione dell’IVA / deduzione del costo, per il pagamento degli acquisti di carburante devono essere utilizzati strumenti “tracciabili”. Con il Provvedimento 4.4.2018 l’Agenzia delle Entrate è intervenuta individuando gli “altri” mezzi di pagamento ritenuti idonei ai fini della detrazione / deducibilità. Recentemente la stessa Agenzia con la Circolare 30.4.2018, n. 8/E ha fornito i “primi chiarimenti” relativi alle nuove disposizioni sopra accennate.