L’art. 2 del D.L. 50/2017 apporta una rilevante modifica all’art. 25 del D.P.R. 633/1972 che disciplina il termine entro il quale una fattura deve essere annotata nel registro Iva delle fatture d’acquisto per poter esercitare la detrazione. Rispetto al passato c’è molto meno tempo per gli operatori per recuperare l’iva sugli acquisti effettuati inerenti l’esercizio dell’attività: in base al nuovo art. 19 DPR 633/73, il diritto alla detrazione sorto nel 2017 potrà essere esercitato solo entro il 30.04.2018 e non più (come prima) entro il 30.4.2020.