In data 1° dicembre 2017, la Direzione Regionale dell’Agenzia Entrate del Veneto fornisce risposta all’interpello n. 907-693/2017(vedi copia allegata) presentato da un imprenditore “acquacoltore, confermando il beneficio della non applicabilità dell’IVA, ai sensi dell’art. 8-bis, co. 1,del DPR n. 633/72, alle cessioni di beni e prestazioni di servizi destinate alle imbarcazioni adibite al servizio “speciale uso in conto proprio” da parte delle imprese che operano sia nel settore della pesca costiera che dell’acquacoltura.