Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 – attuativo della legge 11 marzo 2014, n. 23 – modifica le sanzioni previste per
l'infedele compilazione del modello relativo agli studi di settore o per non corretta indicazione di una causa di
esclusione e/o di inapplicabilità: ora, infatti, si applica una sanzione variabile dal 90 al 180 per cento della
maggiore imposta dovuta, a prescindere dall’entità del reddito evaso.
Prima dell'entrata in vigore della riforma, invece, era prevista la sanzione dal 110 al 220 per cento della maggiore
imposta dovuta, nel caso in cui il maggior reddito accertato era di importo superiore al 10 per cento di quello
dichiarato; a tale importo doveva aggiungersi un'ulteriore maggiorazione – nella misura variabile dal 150 al 300
per cento della maggiore imposta dovuta – in caso di omessa presentazione del modello.