Vista l’incombente scadenza del 31-05-16 per l’esercizio dell’opzione da parte degli imprenditori individuali,
riteniamo utile ritornare sull’argomento (vedi ns. circ. n. 6 del 9-2-16) per ricordare ai sigg. Clienti che la legge di
Stabilità 2016 (art. 1, comma 115-120, legge n. 208/2015) ha riproposto, per le società di persone e di capitali, la
possibilità di assegnare ai soci, a condizioni agevolate, i beni immobili (diversi da quelli strumentali per
destinazione) e/o i beni mobili iscritti in Pubblici registri (autoveicoli, imbarcazioni, aeromobili, ecc.) non utilizzati
come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa.
Sono escluse dall’agevolazione le società cooperative, le società consortili, i consorzi e gli enti commerciali,
nonché gli enti non commerciali, anche se esercitano in via non prevalente attività d’impresa. L’agevolazione, alle
medesime condizioni e fatte salve le specificità della singola operazione agevolata, si estende anche alle cessioni a
titolo oneroso dei beni o alla trasformazione della società commerciale in società semplice. La norma è piuttosto
complessa e in questa sede ne abbiamo soltanto sintetizzato i tratti salienti. Siamo a disposizione per ogni ulteriore
chiarimento e approfondimento.