Nel corso del 2015 il Legislatore ha modificato:
l’istituto del ravvedimento operoso;
il regime sanzionatorio, la cui decorrenza è stata anticipata all’1.1.2016 dalla Finanziaria 2016.
Di seguito si illustrano le misure delle sanzioni ridotte applicabili in caso di regolarizzazione spontanea, con il
ravvedimento operoso, di un omesso / insufficiente versamento di IRPEF, IRES, IRAP, IVA, cedolare secca, imposte
sostitutive dei contribuenti minimi o forfetari.
In applicazione del favor rei, le suddette modifiche operano anche per le violazioni commesse prima delle
predette date.