Come noto, dal 2015 i sostituti d’imposta sono tenuti a:
• inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate, entro il 7.3 di ciascun anno, la Certificazione Unica
attestante i redditi di lavoro dipendente, equiparati e assimilati nonché i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e
redditi diversi corrisposti nell’anno precedente;
• consegnare ai percipienti entro il 28.2 dell’anno successivo a quello di riferimento, la Certificazione Unica, in
duplice copia.
Si rammenta che la Certificazione Unica va utilizzata anche per attestare:
• i redditi corrisposti che non hanno concorso alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi;
• i dati previdenziali e assistenziali relativi alla contribuzione dovuta / versata